Fonte ARPA Veneto

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017 il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120 contenente il “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”

Con tale decreto, in vigore il 22 agosto u.s., viene riordinata la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) qualificate come sottoprodotti. E‘ abrogata la normativa precedente (DM n. 161/2012, art. 184-bis, comma 2-bis, dlgs 152/2006, artt. 41, comma 2 e 41bis dl n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013).

Per i piani/comunicazioni già approvati/inviati prima del 22.08.17 (entrata in vigore della norma) resta valida la normativa previgente, per quelli ancora in corso il proponente può presentare entro 180 giorni il Piano di Utilizzo delle Terre (PUT) ai sensi della nuova normativa.

Il nuovo provvedimento, oltre ad introdurre modifiche per quanto riguarda il deposito temporaneo delle terre qualificate rifiuti, l’utilizzo nel sito di produzione di terre non qualificate rifiuti, nonchè la gestione delle terre e rocce in siti di bonifica, prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii ad ARPAV una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare secondo le modalità definite all’art. 21.

Le terre e rocce da scavo sono suddivise in 3 diverse tipologie in base ai cantieri di provenienza: grandi dimensioni (>6000 mc) che riguardano opere in VIA/AIA; piccole dimensioni (<6000 mc) comprese anche opere in VIA/AIA; grandi dimensioni per opere non assoggettate a VIA/AIA.

Per i grandi cantieri sottoposti a VIA/AIA va inviato il PUT all’autorità competente sull’opera ed all’ARPA, per via telematica, almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori, e comunque prima della conclusione dell’eventuale procedimento di VIA o AIA; per i cantieri di piccole dimensioni e per i grandi non soggetti a VIA/AIA va inviata almeno 15 gg prima dell’avvio dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a Comune ed ARPA.

La Regione del Veneto ha fornito indicazioni sulle modalità per la compilazione e l’invio delle dichiarazioni nei due casi possibili:

Le differenze sostanziali dal punto di vista operativo rispetto alla normativa precedente, con particolare riguardo alle opere non soggette a VIA/AIA, riguardano i seguenti aspetti:

  • La trasmissione della documentazione va fatta oltre che ad ARPAV anche al comune del luogo di produzione 15 giorni prima dell’inizio delle attività di scavo.

  • La modulistica da utilizzare per la dichiarazione (Allegati 6 e 8) è modificata ed integra alcune informazioni rispetto a quella già in vigore in Regione; in via temporanea e vista la corrispondenza dei contenuti della modulistica precedentemente in uso (Modello 1 e 2), fino ad avvenuto aggiornamento dell’applicativo web gestito da ARPAV alle nuove disposizioni normative, per la predisposizione delle dichiarazioni potrà essere ancora utilizzata la modulistica regionale.

  • Il set analitico di base per l’accertamento dei requisiti di idoneità prevede, oltre ai parametri già previsti dalle istruzioni operative di ARPAV, anche cobalto, mercurio e amianto (quest’ultimo nel caso in cui sia stata riscontrata la presenza di materiale di riporto).

  • Nel caso di terre e rocce provenienti da scavo in roccia la verifica analitica è fatta previa porfirizzazione dell’intero campione.

  • In presenza di materiali di riporto, in quantità inferiore al 20% in peso (allegato 10), il materiale deve essere sottoposto a test di cessione (art. 4).

  • Per quanto riguarda la numerosità di campioni da analizzare in base alle caratteristiche dell’intervento si continua a far riferimento alle istruzioni operative di ARPAV (mentre per le opere in VIA/AIA si fa riferimento all’Allegato 2 del DPR).

  • Il riutilizzo in processo produttivo è possibile solo nel caso in cui il processo preveda la produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce (Allegato 4).

  • La modifica sostanziale della dichiarazione ai sensi dell’art. 4 andrà inviata 15 giorni prima della gestione delle terre e rocce da scavo; nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte.

  • Tempistica: 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori; la proroga è possibile solo una volta per un massimo di 6 mesi.

  • Documento di trasporto: esiste una nuova modulistica definita dall’Allegato 7 (scarica il Documento di trasporto)

  • Riutilizzo in sito: la norma prevede obbligatoriamente la verifica della non contaminazione ai sensi dell’allegato 4 quindi in maniera analoga al caso del riutilizzo fuori sito; non è prevista modulistica specifica e quindi si continua ad utilizzare quella già in vigore in regione Veneto; il non accertamento dell’idoneità del materiale comporta la gestione delle terre come rifiuti (art. 24, c.6).

L’applicativo web

Le dichiarazioni, per essere pienamente rispondenti a quanto richiesto dalla normativa, devono essere compilate utilizzando l’applicativo web dedicato.

Effettuato l’accesso, è necessario registrarsi, procedere con la compilazione della scheda ed infine confermare e stampare (su file o su carta) la dichiarazione.

A chi inviare le dichiarazioni?

  • Riutilizzo dei materiali di scavo al di fuori del cantiere di produzione. Le dichiarazioni devono essere inviati all’indirizzo terrerocce@pec.arpav.it e agli indirizzi PEC dei comuni di competenza. I moduli devono essere inviati in formato file pdf firmato digitalmente o stampato e firmato su carta e poi scansionato.

  • Completo riutilizzo dei materiali di scavo nello stesso sito di produzione. Il modello di autocertificazione deve essere inviato solamente all’indirizzo PEC del comune in cui ricade il sito di produzione.

Nel caso in cui il produttore delle terre provveda all’accertamento del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d’uso del sito di utilizzo dovranno essere seguite le istruzioni operative definite da ARPAV.

La mappa per consultare i dati

A partire da novembre 2015, i dati relativi ai risultati delle analisi eseguite per la gestione delle terre e rocce da scavo, sono utilizzati per aggiornare la mappa dall’applicativo ed il relativo database.

Nella mappa è possibile visualizzare anche le unità fisiografiche e deposizionali del Veneto, aree omogenee per contenuto in metalli pesanti, che sono state descritte nella pubblicazione edita da ARPAV Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto. Nella mappa queste unità sono rappresentate da aree di sfondo caratterizzate da colori differenti. Cliccando sul colore utilizzando il tasto info viene visualizzato il nome dell’unità e i valori di fondo relativi.

I dati raccolti dal 2010 e fino a dicembre 2014 sono consultabili dalla mappa accessibile dal riquadro a destra; non appena completata la migrazione di tutti i dati nel nuovo sistema sarà attiva solo la mappa accessibile dall’applicativo.

Sul sito ARPA del Veneto

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/faq-su-terre-e-rocce-da-scavo#1

sono disponibili le seguenti FAQ su Terre e rocce da scavo, le risposte alle domande più frequenti

  • Quali sono i materiali da scavo interessati dal DPR 120/2017?

  • Cosa si intende per normali pratiche industriali?

  • Tra le destinazioni a processo produttivo può essere compreso anche il conferimento ad impianto di vagliatura inerti?

  • Quali sono i limiti quantitativi che comportano diversi obblighi per la gestione?

  • Quando è necessario fare le analisi della terra da scavare?

  • Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono già essere autorizzate?

  • In quale momento dell’iter di approvazione del progetto dell’intervento che prevede lo scavo deve essere presentata la dichiarazione?

  • Cosa fare in caso di superamento dei limiti attribuibile a fondo naturale?

  • Nel caso tra i materiali di scavo si sia riscontrata la presenza di materiali di riporto quali accertamenti è necessario fare ai fini del loro riutilizzo?

  • Come si fa a dimostrare che non è contaminato il materiale scavato che deve essere interamente riutilizzato in cantiere? A chi deve essere comunicato che il materiale non è contaminato?

  • A chi deve essere inviata la dichiarazione?

  • La dichiarazione richiede un’approvazione?

  • Se non si conosce la destinazione finale del materiale di scavo si può indicare nella dichiarazione solo il sito di deposito intermedio?

  • Se il materiale scavato viene riutilizzato completamente all’interno dello stesso cantiere nel quale è stato scavato è necessario compilare ed inviare la dichiarazione?

  • Se non invio la dichiarazione all’ARPAV perché riutilizzo tutto il materiale nel cantiere di produzione devo inviare i risultati delle analisi?

  • Nella dichiarazione è possibile indicare l’indirizzo dell’area di riutilizzo con numero foglio e mappale (dati catastali) qualora si tratti di terreni agricoli?

  • Nella dichiarazione cosa si deve indicare come “periodo di utilizzo”?

  • Quale documentazione è necessaria per il trasporto del materiale di scavo?

  • Come deve essere inviata la dichiarazione obbligatoria per il riutilizzo fuori cantiere dei materiali di scavo prevista dall’art. 21 del DPR 120/2017?

  • Se i lavori di scavo in un cantiere sono iniziati prima del 22 agosto 2017 ed è stata effettuata l’indagine ambientale, i campionamenti e la compilazione dei MOD1 e 2 secondo quanto previsto dalla normativa all’epoca vigente; considerato che lo scavo è stato effettuato e si sta procedendo alla fine dei lavori, è necessario compilare ed inviare ad ARPAV la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo ai sensi dell’art. 7 del DPR 120/2017 in luogo del MOD 2 di cui alla precedente normativa?

  • Per i lavori con carattere di urgenza il proponente può presentare la dichiarazione successivamente allo scavo e prima di riutilizzare il materiale di scavo?

  • Quando possono iniziare i lavori di movimentazione delle terre e rocce?

  • Sono possibili delle modifiche rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione di utilizzo?

  • ARPAV può richiedere chiarimenti o integrazioni?

  • ARPAV deve effettuare controlli?

  • Nel caso l’intervento di scavo sia previsto nell’ambito di un miglioramento fondiario è sufficiente presentare la dichiarazione per procedere con l’esecuzione dei lavori?

  • Una fornace può ritirare argilla proveniente da scavo, per la produzione di manufatti, con valori delle concentrazioni soglia di contaminazione compresi tra colonna A e B (in genere il parametro che supera i valori della colonna A è l’Arsenico) ? Se sì deve avere qualche particolare autorizzazione?

  • Un vivaio, può ritirare terreno da scavo con valori CSC entro colonna A da utilizzare per la futura realizzazione di giardini presso i propri clienti (non ancora determinati) ? In caso affermativo come deve essere compilata la dichiarazione? Il proponente deve indicare che il materiale verrà riutilizzato in un processo produttivo indicando i dati della sede del vivaio?

  • Può essere conferito terreno da scavo (valori entro colonna A) ad un privato che necessita di pochi metri cubi di materiale per la sistemazione del proprio giardino? In caso affermativo come deve essere compilata la dichiarazione non avendo questo tipo di intervento alcun titolo autorizzativo?

  • Se ho intenzione di avviare le terre da scavo a smaltimento come rifiuto devo inviare la dichiarazione ai sensi dell’art. 21 del DPR 120/2017?

  • Se ho del materiale di scavo in deposito temporaneo riferibile a specifici permessi di scavo e richiesta di deposito temporaneo sul quale sono state eseguite le analisi, posso avviarlo a riutilizzo ai sensi dell’art. 21 del DPR 120/2017?

  • Attraverso la nuova procedura online, è sufficiente la compilazione / validazione / approvazione online della pratica, oppure se è necessario comunque inviare anche una posta certificata con la dichiarazione firmata e scannerizzata in pdf?

  • È richiesto il re-invio della dichiarazione solo qualora le variazioni apportate al progetto originale comportino variazioni nei volumi di scavo o anche per modifica di altri requisiti e condizioni?

  • In caso di riutilizzo nello stesso sito di produzione dove nel raggio di 300 e 400 m ho la presenza di due analisi (da vostro database), posso utilizzarle per dimostrare la non contaminazione?

  • Le analisi eseguite su terre e rocce da scavo per un piano di lottizzazione o PUA possono essere utilizzate successivamente anche per gli scavi di fondazione nei singoli lotti?

  • Nell’ambito della richiesta del permesso a costruire il comune mi chiede di consegnare anche la dichiarazione per la gestione delle terre e rocce da scavo. Come faccio ad indicare nella dichiarazione gli estremi del titolo autorizzativo se ancora non ho ottenuto il permesso?

Scarica la circolare Regione Veneto n. 353596 del 21.08.2017

Scarica la circolare Regione Veneto n. 127310 del 25.03.2014

Scarica la circolare Regione Veneto n. 204120 del 24.05.2017

Scarica le Istruzioni operative di ARPAV

Scarica il Documento di trasporto ex All. 7