Con Delibera n. 6 del 30 maggio 2017, in vigore il 16 ottobre 2017, il Comitato nazionale ha ridefinito i requisiti del Responsabile tecnico specificando che, chi svolge tale ruolo alla data di entrata in vigore della deliberazione, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per 5 anni anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

Con Delibera n. 7 sempre del 30 maggio 2017 sono stati definiti i criteri e le modalità delle verifiche per i Responsabili tecnici, fissando le sedi e le date di svolgimento.

Si ricorda che le categorie 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9 – 10 dell’Albo Gestori Ambientali prevedono la nomina di un responsabile tecnico. Il responsabile tecnico può essere il legale rappresentante/titolare dell’azienda; un dipendente; un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa. Deve essere in possesso dei requisiti morali (soggettivi) ex articolo 10, comma 2, del DM 120/2014 e professionali (idoneità tecnica) ex articolo 11 del medesimo DM.

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