Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139 del 17 giugno 2017 il Decreto 12 maggio 2017 contenente il recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Il recepimento comporta modifiche all’art. 3 del D.Lgs. n. 35/2010 come segue:

Le lettere a), b) e c) dell’all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
«a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno;
b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini “Stato contraente del RI” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno;
c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, cosi’ come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali «parte contraente» e’ sostituito con “Stato membro”, come opportuno.».

In pratica vengono sostituiti nel Dlgs 35/2010 i riferimenti al vecchio “Accord dangereuses route” (Adr) inserendo quelli aggiornati del 2017.