Pubblicato il regolamento n. 2017/699 che fornisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro.

In particolare il provvedimento chiarisce cosa si intende per:
Peso delle AEE: è il peso lordo (al trasporto) di tutte le AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE, inclusi tutti i componenti elettrici ed elettronici, ma escludendo l’imballaggio, le batterie e gli accumulatori, le istruzioni, i manuali, i componenti non elettrici/elettronici e i materiali di consumo”.
RAEE prodotti all’interno di uno Stato membro: è il peso totale dei RAEE derivanti dalle AEE, nell’ambito della direttiva 2012/19/UE, immessi sul mercato dello Stato membro in questione prima di qualsiasi attività quali raccolta, preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, compreso il riciclaggio, o esportazione

Il criterio di calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro deve essere basato sulle informazioni fornite dai produttori di AEE o dai loro rappresentanti autorizzati, ove ciò sia applicabile (art. 16, par. 2, lettera c) e Allegato X, parte B della Direttiva 2012/19/UE).

Nel caso non sia possibile calcolare il peso con tale metodologia, lo Stato membro dovrà effettuare una stima circostanziata nell’anno in questione sulla base dei dati sulla produzione interna e sulle importazioni ed esportazioni di AEE nel suo territorio, adottando la metodologia individuata nell’Allegato I al nuovo Reg. (UE) n. 2017/699.

Negli allegati I e II del regolamento sono riportate le metodologie per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro e della quantità totale di RAEE prodotti in uno Stato membro.

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