Fonte Unioncamere

Le imprese che producono e riutilizzano sottoprodotti possono iscriversi all’elenco sottoprodotti istituito ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento 13 ottobre 2016 n.264.

Le Camere di commercio istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

L’iscrizione all’elenco dei sottoprodotti non è obbligatoria ma rappresenta un’opportunità per produttori e utilizzatori del sottoprodotto che intendano avvalersi delle modalità previste dal decreto n. 264/2016 “con cui provare” la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.

Nell’elenco è indicata, all’atto dell’iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività.

L’iscrizione è telematica ed avviene con la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa.

L’accesso all’elenco, sia per la presentazione della pratica sia per la consultazione delle imprese iscritte, avviene dal sito www.elencosottoprodotti.it

La Camera di commercio competente è quella dove è ubicata l’unità produttiva dell’impresa interessata alla produzione o all’utilizzo del sottoprodotto.

Qualora le imprese intendano gestire i sottoprodotti generati o utilizzati utilizzando la scheda tecnica prevista dall’allegato 2 al decreto n. 264/2016, tale scheda deve essere preventivamente vidimata presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico rifiuti (art. 190 del D.Lgs. 152/2006.)

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