L’articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, della L. n. 19/2017 di conversione del D.L. n. 244/2016 Milleproroghe ha prorogato al 7 ottobre 2017 l’entrata in vigore delle disposizioni previste dal D.P.R. 151/2011 regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi per le attività che erano in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 e che rientrano da tale data nella normativa di semplificazione antincendio.
Le attività classificate a rischio medio e alto che rientrano nelle categorie B e C per poter beneficiare della proroga devono ottenere l’approvazione del progetto (ex art. 3 D.P.R. n. 151/2011) entro il prossimo 1° novembre 2017.
Le attività che, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 devono adeguarsi entro il 7 ottobre p.v. sono:
N |
Attività |
Categoria |
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A |
B |
C |
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55 |
Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie > 3.000 m2 |
N.P. |
Fino a 5.000 m2 |
Oltre 5.000 m2 |
68 |
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2 |
Fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2 |
Strutture fino a 100 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2 |
Oltre 100 posti letto |
73 |
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità |
N.P. |
Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2 |
Oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2 |
78 |
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee |
N.P. |
N.P. |
Tutti |
79 |
Interporti con superficie superiore a 20.000 m2 |
N.P. |
N.P. |
Tutti |
80 |
Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m |
Tutte |
N.P. |
N.P. |
Le attività che invece sono state riformulate nei criteri di assoggettabilità sono:
N |
Attività |
Categoria |
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A |
B |
C |
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9 |
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio |
N.P. |
Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio |
Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio |
12 |
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3 |
Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 |
Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A) |
Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3 |
13 |
Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi: |
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a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi |
Contenitori, distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 con punto di infiammabilità superiore a 65 °C |
Solo liquidi combustibili |
Tutti gli altri |
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b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) |
N.P. |
N.P. |
Tutti |
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48 |
Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 |
N.P. |
Macchine elettriche |
Centrali termoelettriche |
65 |
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico |
N.P. |
Fino a 200 persone |
Oltre 200 persone |
66 |
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto. Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone |
Fino a 50 posti letto |
Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto |
Oltre 100 posti letto |
70 |
Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg |
N.P. |
Fino a 3.000 m2 |
Oltre 3.000 m2 |
75 |
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 |
Autorimesse fino a 1.000 m2 |
Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2 Ricovero di natanti e aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1.000 m2 |
Autorimesse oltre 3.000 m2 Ricovero natanti e aeromobili superficie oltre 1.000 m2 Depositi mezzi rotabili |
Sono escluse dai termini suddetti le strutture ricettive alberghiere la cui normativa specifica di prevenzione incendi si applicherà a partire dal 1° gennaio 2018.
Gli enti e i privati delle attività di cui sopra non devono presentare l’istanza preliminare per l’approvazione del progetto, qualora siano già in possesso di atti abilitativi, rilasciati dalle competenti autorità e riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio (ex L. 98/2013). Per dette attività dovrà invece essere presentata la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) attestante il possesso dei requisiti di sicurezza, entro il prossimo 7 ottobre 2017