L’articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, della L. n. 19/2017 di conversione del D.L. n. 244/2016 Milleproroghe ha prorogato al 7 ottobre 2017 l’entrata in vigore delle disposizioni previste dal D.P.R. 151/2011 regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi per le attività che erano in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 e che rientrano da tale data nella normativa di semplificazione antincendio.

Le attività classificate a rischio medio e alto che rientrano nelle categorie B e C per poter beneficiare della proroga devono ottenere l’approvazione del progetto (ex art. 3 D.P.R. n. 151/2011) entro il prossimo 1° novembre 2017.

Le attività che, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 devono adeguarsi entro il 7 ottobre p.v. sono:

N

Attività

Categoria

A

B

C

55

Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie > 3.000 m2

N.P.

Fino a 5.000 m2

Oltre 5.000 m2

68

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2

Fino a 50 posti letto

Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2

Strutture fino a 100 posti letto

Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2

Oltre 100 posti letto

73

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità

N.P.

Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2

Oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2

78

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee

N.P.

N.P.

Tutti

79

Interporti con superficie superiore a 20.000 m2

N.P.

N.P.

Tutti

80

Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m

Tutte

N.P.

N.P.

 

Le attività che invece sono state riformulate nei criteri di assoggettabilità sono:

N

Attività

Categoria

A

B

C

9

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio

N.P.

Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio

Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio

12

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3

Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3

Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)

Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3

13

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi:

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi

Contenitori, distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 con punto di infiammabilità superiore a 65 °C

Solo liquidi combustibili

Tutti gli altri

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)

N.P.

N.P.

Tutti

48

Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3

N.P.

Macchine elettriche

Centrali termoelettriche

65

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico

N.P.

Fino a 200 persone

Oltre 200 persone

66

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto.

Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone

Fino a 50 posti letto

Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto
Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)

Oltre 100 posti letto

70

Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg

N.P.

Fino a 3.000 m2

Oltre 3.000 m2

75

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2

Autorimesse fino a 1.000 m2

Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2

Ricovero di natanti e aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1.000 m2

Autorimesse oltre 3.000 m2

Ricovero natanti e aeromobili superficie oltre 1.000 m2

Depositi mezzi rotabili

 

Sono escluse dai termini suddetti le strutture ricettive alberghiere la cui normativa specifica di prevenzione incendi si applicherà a partire dal 1° gennaio 2018.

Gli enti e i privati delle attività di cui sopra non devono presentare l’istanza preliminare per l’approvazione del progetto, qualora siano già in possesso di atti abilitativi, rilasciati dalle competenti autorità e riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio (ex L. 98/2013). Per dette attività dovrà invece essere presentata la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) attestante il possesso dei requisiti di sicurezza, entro il prossimo 7 ottobre 2017