Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016 il Decreto del Ministero dell’ambiente n. 78 del 30 marzo 2016 contenente il Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’art. 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 15.
Il nuovo decreto, in vigore dal prossimo 8 giugno 2016, abroga il precedente Testo Unico del SISTRI, il DM n. 52/2011. Il DM 78/2016 riordina la legislazione vigente e rinvia molte norme attuative ad una serie di futuri decreti in attesa del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti previsto dall’art. 11, comma 9-bis, del D.L. n. 101/2013 convertito dalla Legge n. 125/2013.
Di fatto l’attuale SISTRI rimane invariato; in attesa dei decreti ministeriali con le nuove modalità di utilizzo del sistema, sono confermate le attuali modalità definite dai manuali e dalle guide rese disponibili sul sito di SISTRI (previo visto di approvazione dal Ministero dell’Ambiente), che prevedono l’uso per accedere a SISTRI dei dispositivi USB e l’utilizzo delle black box per la tracciabilità dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi.
Restano invariate le sanzioni, ad oggi applicate solo per la mancata iscrizione ed il mancato versamento del contributo annuale ex art. 260-bis del d.lgs. 152/2016 (il nuovo DM 78/2016, prevedendo una revisione degli importi dei contributi annuali, conferma per il 2016 gli importi già previsti ex DM 52/2016 e ora indicati nell’allegato 1 DM 78/2016. Rimane la scadenza annuale del 30 aprile per il relativo versamento). Fino al 31 dicembre 2016 non sono applicate le sanzioni per il mancato o non corretto utilizzo di SISTRI, mentre rimane obbligatoria e sanzionata la tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto cartacei.
Il nuovo DM 78/2016 conferma l’attuale campo di applicazione; continuano ad essere obbligati all’iscrizione ed all’utilizzo di SISTRI ex art. 188-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006 – a seguito della modifica apportata dal d.l. 101/2013 – come meglio specificato con d.m. 24 aprile 2014, i seguenti soggetti:
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che occupano più di dieci dipendenti, con riferimento ai soli rifiuti speciali derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo; lavorazioni industriali; lavorazioni artigianali; attività commerciali; attività di servizio; attività sanitarie;i trasportatori dei propri rifiuti speciali pericolosi, con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali alla categoria 2-bis, solo se obbligati in quanto produttori iniziali, cioè solo se occupano più di dieci dipendenti;i trasportatori dei propri rifiuti speciali pericolosi, con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali alla categoria 5;i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti pericolosi sul territorio nazionale o in partenza dall’Italia verso l’estero; i soggetti dell’intermodalità (terminalisti, operatori logistici degli scali ferroviari, ecc.) che detengono i rifiuti speciali pericolosi in attesa della loro presa in carico da parte del vettore successivo (treno, nave, gomma);gli intermediari e commercianti di rifiuti speciali e urbani pericolosi;
le attività di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi;i soggetti che producono rifiuti pericolosi derivanti da attività di recupero o di smaltimento di rifiuti pericolosi, definiti come “nuovi produttori”.

Si ricorda che nel calcolo dei dipendenti devono rientrare tutti gli addetti dell’impresa, considerando tutte le unità locali, anche quelle che non producono rifiuti pericolosi. L’articolo 1, comma 1, lettera c), del nuovo DM 78/2016 precisa che vanno considerati tutti gli addetti con posizione di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, anche se temporaneamente assente per malattia, maternità, ecc.; indipendente, cioè con contratto di lavoro autonomo, con caratteristiche di continuità. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue per le giornate effettivamente retribuite; la frazione si arrotonda all’intero superiore o inferiore più vicino.
Il provvedimento in esame DM 78/2016 stabilisce le caratteristiche del futuro sistema SISTRI, che sarà oggetto di revisione da parte del concessionario a conclusione delle procedure di affidamento oggi in corso. In particolare, saranno sostituiti gli attuali dispositivi USB e black box con strumenti idonei a garantire l’efficacia del sistema; sarà prevista la compilazione in modalità off-line con trasmissione asincrona dei dati, eliminando quindi l’attuale modalità di compilazione in tempo reale con l’obbligo di compilazione prima di ogni movimentazione; saranno tenuti in formato elettronico i registri di carico e scarico e i formulari di trasporto; il nuovo sistema dovrà permettere la generazione automatica della comunicazione annuale MUD per i rifiuti oggetto di comunicazione; sarà garantita l’interoperabilità con i sistema gestionali aziendali e l’interazione ed il coordinamento con le banche dati presso le pubbliche amministrazioni (es. Albo Gestori Ambientali).

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