POSSIBILE EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE IVA IN ASSENZA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che uno dei presupposti per emettere la nota di variazione può dirsi realizzato – anche in assenza della preventiva insinuazione al passivo della procedura concorsuale – laddove il creditore dimostri che la sua “inerzia” sia dovuta alla antieconomicità della partecipazione alla procedura.

L’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 disciplinava fino al 26 maggio 2021 la facoltà – in caso di mancato pagamento della fattura a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose – di emettere una nota di variazione dell’imponibile e dell’imposta allorquando si verificano le seguenti condizioni:

  • il creditore si è utilmente attivato al fine di recuperare il proprio credito, prendendo parte alla procedura concorsuale;
  • la pretesa creditoria è rimasta insoddisfatta per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo ovvero quando si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.
  • Con la circolare n. 77/2000 l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che la seconda circostanza viene giuridicamente ad esistenza una volta ultimata la ripartizione dell’attivo della procedura concorsuale.

Recentemente, l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 181/E/2022, alla luce dell’insegnamento di cui alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 giugno 2020, ha chiarito che il secondo presupposto può dirsi realizzato – anche in assenza della preventiva insinuazione al passivo della procedura concorsuale – laddove il creditore dimostri che la sua “inerzia” consegue alla preventiva valutazione di antieconomicità della partecipazione al concorso, dovuta alla prevedibile incapienza del patrimonio del debitore.

Pertanto, per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il diritto alla variazione in diminuzione sorge anche nell’ipotesi di omessa insinuazione al passivo della pretesa creditoria, solo laddove il contribuente possa dimostrare l’infruttuosità della procedura fallimentare per mancanza di attivo da liquidare.
Resta inteso che il diritto alla variazione è esercitabile solo alla chiusura della procedura (non ostando il fatto che sia intervenuta nel frattempo la prescrizione del credito). Diversamente, il diritto alla variazione in diminuzione non può sorgere nella diversa ipotesi di prescrizione del credito antecedente l’apertura della procedura fallimentare, evento che ne preclude l’ammissione stessa al passivo.

Si ricorda che, invece, per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, l’emissione della nota di variazione in diminuzione può avvenire a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, non essendo tale possibilità preclusa al creditore che non ha effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente (come chiarito dalla circolare n.20/E/2021 dell’Agenzia delle entrate).