APPALTI E REGOLARITÀ FISCALE: LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ESONERO

La corretta determinazione della soglia del 10%.

Come ormai noto, i sostituti di imposta che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Tuttavia, i richiamati obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La corretta determinazione della soglia del 10% e le operazioni Iva in reverse e split payment
In merito a quanto sopra esposto, erano sorti dubbi in merito alla corretta modalità di determinazione dell’ammontare dei versamenti confluiti su conto fiscali, al fine del confronto con il 10% dell’ammontare dei ricavi i compensi.
Su tali aspetti è intervenuta l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 53/E/2020.
I dubbi, in particolare, vertevano sulla possibilità di computare anche i versamenti relativi alle operazioni soggette ai meccanismi:

  • della scissione dei pagamenti (c.d. split payment);
  • dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).

L’Agenzia delle entrate, ritiene che debba essere considerata l’Iva relativa alle operazioni in split payment, posto che la norma individua, comunque, nel cedente o prestatore il soggetto su cui ricade il debito di imposta nei confronti dell’Erario, in relazione alle operazioni rese nei confronti di una PA o di un soggetto ad essa assimilato ivi indicato. Ciò che viene spostato sull’ente pubblico è solo l’obbligo di versare l’Iva (circolare n. 1/E/2015).
Ad analoghe conclusioni ma per ragioni in parte diverse si perviene con riferimento alle operazioni soggette al regime dell’inversione contabile; in tal caso, tuttavia, ciò che viene traslato sul cessionario committente è sia l’obbligo di applicazione che quello di versamento del tributo.
La finalità antifrode che soggiace al meccanismo, in definitiva, consente di imputare astrattamente l’Iva al soggetto attivo dell’operazione.

La corretta determinazione della soglia del 10%: la trasparenza fiscale e l’Iva di gruppo
Sempre ai fini della corretta determinazione della soglia si è inoltre richiesto se possano concorrere alla formazione del monte versamenti:

  • l’“imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato a ciascun socio (che provvede al pagamento dell’imposta), in materia di trasparenza fiscale;
  •  l’“imposta sul valore aggiunto teorica” risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la liquidazione Iva di gruppo.

Anche per tali casistiche la risposta dell’Agenzia delle entrate è positiva.
Per quanto attiene il caso della trasparenza, si richiama per similitudine la risposta fornita in tema di consolidato fiscale, al § 3.1 della circolare n. 1/E/2020.
Per la fattispecie della liquidazione Iva di gruppo, l’assenso deriva dal fatto che il debito tributario matura, in via autonoma, in capo a ciascuna delle società aderenti, che provvedono alla liquidazione della relativa imposta, mentre il solo assolvimento del debito tributario viene eseguito da un altro soggetto.