RIPRESA DEI PAGAMENTI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 16 OTTOBRE 2020

Tutti i pagamenti agli agenti della riscossione oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

L’articolo 99, D.L. 104/2020 ha prorogato dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 il termine del periodo di sospensione dei versamenti delle rate o dei pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione.

Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020 i pagamenti sospesi sono quelli la cui scadenza è compresa tra il 21 febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020.

Tutti i pagamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

Cosa accade per le scadenze dalla data del 16 ottobre 2020

  • Ripresa delle azioni di recupero

In presenza di debiti scaduti, durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non ha attivato alcuna procedura cautelare o esecutiva: le azioni di recupero dei carichi affidati sono sospese fino al 15 ottobre 2020.

Dal 16 ottobre 2020, quindi, a fronte del mancato o parziale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione potrà attivare nuove procedure cautelari o esecutive.

  • Differenti tempistiche di rateizzazione

È stato inoltre esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dal piano di rateizzazione in casa di mancato pagamento.

Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.
Per le istanze di rateizzazione presentate dal 16 ottobre 2020, la decadenza avverrà a seguito del mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

  • Differenti regole di pagamento

Tutte le rate dei piani di rateizzazione sospesi dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 dovranno essere versate entro la scadenza del 30 novembre 2020, senza possibilità di ulteriore rateizzazione.
Le rate in scadenza dalla data del 16 ottobre 2020 non beneficiano più di alcuna sospensione, dovendo essere pagate entro il termine originario di versamento.
Resta salva la facoltà di accedere, in presenza dei requisiti richiesti, ad una proroga (nel caso in cui vi sia un peggioramento della situazione economica) ovvero ad un piano di rateizzazione straordinario (secondo il quale il debito può essere rateizzato fino a 120 rate mensili rispetto alle 72 rate mensili del piano di rateazione ordinario).

Le faq pubblicate al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/FAQ-DECRETI-CURA-ITALIA-RILANCIO-AGOSTO.pdf chiariscono che nel caso in cui sia stata notificata una cartella prima dell’8 marzo 2020 il cui termine per il pagamento scadeva nell’arco temporale oggetto di sospensione (quindi, tra l’8 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020), il nuovo termine per il pagamento è fissato al 30 novembre 2020.

  • Pignoramenti presso terzi

Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.
Le trattenute riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.

  • Verifiche di inadempienza da parte della P.A.

Rimarranno sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro (ai sensi dell’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973).

Cosa accade per le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”
L’articolo 154, D.L. 34/2020 ha dato la possibilità per i contribuenti che sono in regola con i pagamenti delle rate scadute nell’anno 2019, relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e Stralcio”, di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020 entro il termine del 10 dicembre 2020, senza l’applicazione di interessi.

È possibile utilizzare i bollettini contenuti nella Comunicazione delle somme dovute, anche se il versamento viene effettuato in date diverse rispetto a quelle originarie.
In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020 (non sono previsti i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018), la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Per quanto riguarda, invece, il mancato pagamento entro i relativi termini di rate della “Rottamazione-ter” o del “Saldo e Stralcio” in scadenza nell’anno 2019 che ha comportato la decadenza dalla misura agevolativa, è possibile richiedere domanda di rateizzazione per le somme dovute, fatto salvo, nel caso di rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, il pagamento in unica soluzione delle rate scadute del precedente piano di pagamento.