PUBBLICATE LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Il Mise ha definito gli aspetti applicativi del credito in ricerca e sviluppo.

Con il D.M. 26 maggio 2020, pubblicato nella G.U. 182 del 21 luglio 2020, il Mise ha definito gli aspetti applicativi del novellato credito in ricerca e sviluppo (di seguito R&S).
In particolare, sono definite:
le attività rientranti in R&S, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica;
gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 per la maggiorazione del credito dal 6 al 10%;
la determinazione e documentazione delle spese ammissibili.
Si riporta di seguito l’elencazione delle indicazioni contenute nei singoli articoli del richiamato provvedimento.

Articolo 2
Sono definite le attività di ricerca distinguendo la ricerca fondamentale, industriale e sperimentale.
Articolo 3
Si definiscono le spese destinate alla innovazione tecnologica, per le quali il credito d’imposta varia dal 6% o al 10%.
Si tratta di attività finalizzate alla realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
Ne sono esempio i beni o servizi che si differenziano per caratteristiche tecniche, componenti, materiali, software, facilità d’impiego o semplificazione della procedura di utilizzo, ovvero metodi di produzione o distribuzione e logistica che comportano cambiamenti in tecnologie, impianti, macchinari o attrezzature
Non sono innovazioni tecnologiche:

  • le migliorie e le modifiche ai prodotti o processi già in essere;
  • spese sostenute per la risoluzione di problemi o difetti di fabbricazione;
  • spese sostenute per adeguare o personalizzare prodotti o processi su richiesta del committente;
  • spese sostenute per controllo qualità e adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 4
Definisce le regole per la fruizione del credito d’imposta sulle attività di design e ideazione estetica
Per le imprese di abbigliamento o dei settori per i quali è previsto il rinnovamento a carattere regolare dei prodotti, l’agevolazione si applica alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti.
Articolo 5
Vengono fornite le indicazioni operative per l’applicazione della maggiorazione dal 6% al 10% del credito.
La maggiorazione spetta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, ovvero i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore.
Articolo 6
Vengono definite le regole per il calcolo del credito d’imposta e i documenti da produrre.
In particolare, diversamente dal passato, l’agevolazione sarà fruibile solo in compensazione e in tre quote annuali dello stesso importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Sarà inoltre necessario inviare una comunicazione al Mise, secondo le indicazioni che saranno fornite con apposito decreto direttoriale
Al bonus hanno diritto anche le spese sostenute dal 2020 in relazione a progetti avviati in anni precedenti.