RICEVIMENTO FATTURE ELETTRONICHE ERRATE: I RIMEDI SECONDO L’AIDC

L’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) fornisce utili informazioni in caso di ricevimento di fatture errate.

L’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc), con la norma di comportamento n. 209/2020, fornisce utili informazioni in caso di ricevimento di fatture errate, indicando il comportamento che il cessionario/committente soggetto passivo Iva deve porre in essere nelle varie situazioni possibili.
L’Aidc, nel ribadire l’importanza dei principi di correttezza e buona fede, vuole pertanto indicare i comportamenti da adottare in presenza di situazioni connotate da una significativa incertezza e a tal fine, ipotizza – qualora le parti non trovino una soluzione condivisa – 3 situazioni possibili che si possono verificare, indicando per ciascuna il comportamento esatto da mettere in atto.

Le tre ipotesi di possibili fatture errate individuate dall’Aidc.
Fattura emessa per operazione oggettivamente o soggettivamente inesistente
Il destinatario della fattura non deve annotarla nei registri Iva e non detrarre l’Iva che ne risulta, in quanto è assente il rapporto giuridico sottostante. Ciò vale anche nel caso in cui nella fattura sia stata indicata la partita Iva di un soggetto estraneo all’operazione per puro errore compilativo.
Fattura che espone addebito di un’imposta inferiore a quella dovuta
Il cessionario/committente è tenuto a regolarizzare la fattura entro 30 giorni dalla sua registrazione in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, lettera b), D.Lgs. 471/1997.
Irregolarità che non determinano l’insufficiente determinazione dell’imposta
Il cessionario/committente deve contabilizzare la fattura ed è legittimato alla detrazione dell’imposta, nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta.
L’Aidc, comunque, ricorda che destinatario della fattura ed emittente hanno 30 giorni per concordare sull’esatto inquadramento dell’operazione e procedere alla rettifica della fattura inesatta, a cura dell’emittente, mediante la procedura dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972. Solo in caso di mancato accordo, quindi, trovano applicazione le soluzioni in precedenza esaminate.

La regolarizzazione secondo le indicazioni del provvedimento 30 aprile 2018 (punto 6.4)
Per la regolarizzazione dell’operazione secondo le lettere a) e b) di cui all’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, il cessionario/committente trasmette l’autofattura al SDI compilando, nel file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento” (TD20 Autofattura) “e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.
La trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8 lettera a), D.Lgs. 471/1997, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.