APPROVATO IL DECRETO PER IL CONTRIBUTO SUL “SUPERBONUS”

Con il Decreto del Mef sono state fissate le regole e le modalità per richiedere il contributo destinato ai soggetti a basso reddito che stanno beneficiando del cosiddetto “superbonus”.

Con il Decreto del Mef datato 31 luglio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023) sono state fissate le regole e le modalità per richiedere il contributo destinato ai soggetti a basso reddito che stanno beneficiando del cosiddetto “superbonus”.

Il contributo
L’articolo 9, comma 3, D.L. 176/2022, dopo aver ridotto gli effetti del superbonus applicabile a partire dal 2023 (principalmente in questa sede interessa il fatto che la misura della detrazione sia passata dal 110% al 90%), ha introdotto uno specifico contributo a favore dei soggetti a basso reddito, rinviando ad un successivo decreto le regole operative, al fine di compensare in capo a tali soggetti la contrazione del beneficio.
Il contributo è erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese riferibili al “superbonus” per gli interventi su edifici interamente posseduti composti da due a quattro unità immobiliari, o su parti comuni di edifici condominiali, o sulle singole unità immobiliari (oggetto di interventi “trainati”) site all’interno dei predetti edifici o condomini, ovvero ancora su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.
Le condizioni per fruire del bonus sono le seguenti:

  • che il richiedente abbia un reddito di riferimento nell’anno precedente non superiore a 15.000 euro;
  • che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
  • che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro (in caso di più contitolari dell’immobile il tetto di spesa va ripartito tra i soggetti beneficiari); il contributo viene calcolato limitatamente alle spese per le quali i bonifici siano effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2023.
L’importo del contributo che viene concesso non può essere superiore al 10% delle spese sostenute ammesse al superbonus, tenendo comunque conto dell’ammontare complessivo delle spese stanziate, pari a 20 milioni di euro (quindi, se saranno molte le istanze presentate, il contributo potrebbe essere corrispondentemente rideterminato al ribasso).
L’ammontare effettivo del contributo spettante, pertanto, sarà noto solo dopo la presentazione delle istanze (e sarà fissato con uno specifico provvedimento ministeriale).
Il contributo spettante verrà erogato con bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dal contribuente nell’istanza e non sarà rilevante fiscalmente.
Il decreto fissa anche il termine entro il quale l’istanza dovrà essere presentata, esclusivamente in forma telematica (avvalendosi eventualmente anche di intermediari abilitati): il 31 ottobre 2023.
Le modalità di compilazione ed il contenuto dell’istanza saranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate (che sarà emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto, avvenuta come detto il 25 agosto scorso).