PROROGA AL 31 DICEMBRE 2023 DEL TERMINE DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE PER FRUIRE DEL SUPERBONUS SUGLI EDIFICI UNIFAMILIARI

Il Legislatore ha previsto la proroga del termine dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 per completare i lavori sugli edifici unifamiliari e fruire del superbonus nella misura del 110%

L’articolo 24, D.L. 104/2023 ha previsto la proroga del termine dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 per completare i lavori sugli edifici unifamiliari e fruire del superbonus nella misura del 110%, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020.

Il recente chiarimento dell’Agenzia delle entrate
Da più parti, imprese e professionisti interessati agli interventi che danno diritto al superbonus si chiedevano se potere beneficiare del superbonus (energetico o sismico) sugli edifici unifamiliari per le spese sostenute dopo il 1° ottobre 2022, qualora vi fossero dei maggiori costi sostenuti successivamente all’attestazione del direttore dei lavori del rispetto del requisito del 30% dell’intervento complessivo che dava titolo per la fruizione dell’aliquota del 110% anche per le spese sostenute successivamente alla predetta data.
L’Agenzia delle entrate, seppure con ampio ritardo, nella Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 nel paragrafo “Edificio unifamiliare e immobili funzionalmente indipendenti” ha affermato che:

“Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 (termine oggi prorogato al 31 dicembre 2023) a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non rientranti nel Superbonus. Tale condizione si considerata rispettata anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso, oppure a causa di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale, e tali circostanze determinino la riduzione della predetta percentuale. Restano, invece, escluse dal superbonus le spese riconducibili a nuovi interventi, non inizialmente previsti nell’intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso. Come più volte chiarito, per le spese relative a tali nuovi interventi è possibile avvalersi delle detrazioni eventualmente spettanti in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di efficientamento energetico, in presenza dei requisiti previsti dalle relative discipline agevolative, nei limiti di spesa ivi previsti”.
Sostanzialmente, qualora vi siano spese relative a nuovi interventi non previsti nell’intervento complessivo originario e non necessari al completamento dello stesso, le stesse spese potranno beneficiare delle detrazioni “ordinarie” (bonus casa, ecobonus o sismabonus) nel rispetto degli adempimenti previsti e non potranno essere agevolate ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020.

Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta dal soggetto che apporrà il visto di conformità, al fine di verificare la spettanza dell’aliquota del 110% anche per le spese sostenute successivamente al 30 settembre 2022.