AIUTI DI STATO FRUITI NEL 2019 E NON ISCRITTI NEI REGISTRI: POSSIBILE L’ADEMPIMENTO SPONTANEO DEL CONTRIBUENTE

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della G. di F. le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri Rna, Sian e Sipa degli aiuti di Stato.

Con il recente Provvedimento Direttoriale prot. n.133949/2023 del 19 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per l’anno 2015 (articolo 1, comma 636, L. 190/2014), ha definito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della G. di F., anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri Rna, Sian e Sipa degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 relative al periodo di imposta 2019.

Il registro aiuti di Stato
L’articolo 52, L. 234/2012, poi sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), L. 115/2015, ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (Mise), ora Ministero delle imprese e del Made in Italy, il Registro nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il Decreto congiunto Mise, Mef e Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 115 del 31 maggio 2017 viene poi adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna). Tale provvedimento dispone quindi l’interoperabilità del Rna con le informazioni relative agli aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri Sian e Sipa, di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ora Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Con successivo Decreto direttoriale della direzione generale per gli incentivi alle imprese del Mise datato 28 luglio 2017 vengono definiti i tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al registro Nazionale degli aiuti di Stato, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l’interoperabilità con i sistemi informatici.

Gli adempimenti dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate è chiamata a gestire i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” di cui all’articolo 10 del citato Regolamento (rubricato “Registrazione degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione”) provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.
Detti aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e sono registrati nei registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
Precisa il recente provvedimento direttoriale che per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell’aiuto individuale.
Di conseguenza, gli obblighi di consultazione nei registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.

Come può intervenire il contribuente
Nel punto 1.2 del provvedimento n. 133949/2023 sono riportati gli elementi e le informazioni che consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri Rna, Sian e Sipa degli aiuti individuali indicati nel modello Redditi, Irap e 770 per il periodo di imposta 2019.

Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d’imposta 2019;
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 relative al periodo d’imposta 2019 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in Rna, Sian e Sipa.

Nel successivo punto 5 del recente provvedimento sono indicate le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse. In particolare:

  • qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti (a seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in Rna, Sian e Sipa nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati);
  • qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” di cui al punto precedente, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

Relativamente alle descritte violazioni il contribuente può beneficiare della riduzione “graduale” delle relative sanzioni avvalendosi delle disposizioni del c.d. ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997.
Nel caso la regolarizzazione avvenga entro il 30 settembre 2023 il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dalla c.d. “pace fiscale” (articolo 1 commi da 174 a 178, L. 197/2022).
Infine, nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.