NUOVE SCADENZE PER IL MODELLO INTRASTAT

Il Decreto Semplificazioni ha stabilito che l’invio degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi deve essere effettuato entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

L’articolo 3, comma 2 del “Decreto Semplificazioni” (D.L. 73/2022) modificando l’articolo 50, comma 6-bis, D.L. 331/1993, ha stabilito che l’invio degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi deve essere effettuato entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.
Per effetto di tale modifica normativa gli elenchi del mese di maggio sono stati inviati entro lo scorso 30 giugno.
Per effetto della proroga agostana gli elenchi del mese di giugno e del II trimestre 2022 sono stati presentati entro lo scorso 22 agosto.
Lo scorso 19 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 la L. 122 del 4 agosto 2022 di conversione, con modificazioni, del Decreto Semplificazioni in seguito alla quale a partire dagli elenchi del mese di luglio 2022 e del terzo trimestre dell’anno in corso, il termine di presentazione risulta, nuovamente modificato e “riportato” alla scadenza ante entrata in vigore del “Decreto Semplificazioni”.
La scadenza dell’invio degli elenchi è quindi di nuovo fissata al giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento.
Quindi, gli elenchi del mese di luglio 2022 andavano trasmessi entro il 25 agosto, mentre gli elenchi del terzo trimestre dell’anno andranno inviati entro il 25 ottobre.

Nuovo calendario:

Elenchi del mese di

Scadenza invio

maggio

30 giugno

giugno

22 agosto

secondo trimestre

22 agosto

luglio

25 agosto

terzo trimestre

25 ottobre

Al fine di determinare la periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi occorre fare riferimento all’articolo 2, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010 secondo il quale l’adempimento sarà:

  • trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
  • mensile, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale inferiore a 50.000 euro;

Si ricorda inoltre che gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e servizi con cadenza trimestrale è stata abolita mentre la periodicità mensile resta valida rispettivamente solo nel caso di:

  • acquisti intracomunitari di beni per un ammontare pari o superiore a 350.000 euro;
  • acquisti intracomunitari di servizi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro.

Si ricorda che secondo le istruzioni ministeriali gli acquisti intracomunitari vanno dichiarati “nel mese di calendario nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’imposta”, tuttavia “se l’intervallo di tempo tra l’acquisto delle merci e il fatto generatore dell’imposta è superiore a due mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano”.

Per effetto delle modifiche di cui sopra il calendario Intrastat 2022 sarà il seguente:

Elenchi del mese di

Scadenza invio

agosto

25 settembre

settembre

25 ottobre

ottobre

25 novembre

novembre

25 dicembre

dicembre

25 gennaio

quarto trimestre

25 gennaio

In merito all’invio dell’Intrastat del mese di luglio la cui data di invio è variata in data 19 agosto passando dal 30 del mese al 25 dello stesso si evidenzia che l’Agenzia delle entrate non ha chiarito se e in che misura si renderanno applicabili le sanzioni per chi abbia comunque spedito l’elenco al 30 agosto.