LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2021 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Con la circolare n. 17 del 9 febbraio 2021 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha reso note le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
Con la circolare n. 17 del 9 febbraio 2021 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha reso note le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
L’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%.
Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti.
Va ricordato che per l’anno 2021 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.965 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 103.055 euro per gli altri soggetti.
Il contributo minimale per il 2021 risulta essere:
Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2020 e degli acconti per il periodo di imposta 2021 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:
- l’eventuale saldo per il 2020 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2021 devono essere versati entro il 30 giugno 2021 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2021 deve essere versato entro il 30 novembre 2021;
- i quattro importi fissi di acconto calcolati per il 2021 relativi al reddito minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022.