APPLICABILITÀ DEI SISMA ED ECO BONUS ANCHE AGLI IMMOBILI MERCE

L’Agenzia delle entrate ha finalmente posto la parola fine a una annosa questione: la fruizione delle agevolazioni in commento sugli immobili merce.

Con la risoluzione n. 34 dello scorso 25 giugno l’Agenzia delle entrate ha finalmente posto la parola fine a una annosa questione: la fruizione delle agevolazioni in commento sugli immobili merce.
In particolare l’Agenzia ha stabilito che a usufruire dei bonus potranno essere sia gli immobili strumentali all’impresa, come già accadeva in passato, sia gli immobili merce (tipicamente destinati dall’impresa alla vendita).
Sul tema l’Amministrazione si era già espressa con 2 circolari aventi il seguente tenore:
1) Circolare n. 36/E/2007: l’Agenzia delle entrate delimitava la fruizione della detrazione ai lavori effettuati sui fabbricati strumentali
2) Risoluzione n. 303/E/2008: l’Agenzia escludeva dall’agevolazione le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia per i lavori effettuati su immobili merce
Alla base del proprio cambio di orientamento la stessa Agenzia cita diversi arresti giurisprudenziali e in particolare evidenzia la posizione della Cassazione secondo la quale:

  • le norme di riferimento non pongono alcuna limitazione di tipo oggettivo o soggettivo alla detrazione fiscale per i lavori di miglioramento energetico;
  • la distinzione tra immobili strumentali, merce e patrimonio ha solo valenza contabile e fiscale.

Si può concludere, quindi, che la risoluzione n. 34/2000 l’Agenzia dispone che le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi sia su immobili strumentali, sia merce, sia patrimonio.