ATTESA PER L’USCITA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PER IL SUPER BONUS AL 110%

Dal 1° luglio 2020 è possibile iniziare gli interventi energetici e antisismici per i quali è consentito fruire della detrazione del 110% dei costi sostenuti.

Dal 1° luglio 2020 è possibile iniziare gli interventi energetici e antisismici delineati dall’articolo 119, D.L. 34/2020 per i quali è consentito fruire della detrazione del 110% dei costi sostenuti.
La norma prevedeva che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 34/2020 (termine scaduto lo scorso 19 giugno 2020) dovessero essere pubblicati:

  • sia il provvedimento attuativo degli articoli 119 e 121 da parte dell’Agenzia delle entrate (che deve chiarire anche le modalità di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito);
  • sia i requisiti tecnici che gli interventi energetici ed antisismici devono rispettare per potere fruire del “Superbonus” corrispondente ad una detrazione dall’imposta lorda del beneficiario del 110% dei costi sostenuti, fruibile in 5 rate annuali di pari importo.

L’iter di conversione del decreto
Il D.L. 34/2020 deve essere convertito in legge entro il termine perentorio del 18 luglio 2020.
Nel corso del mese di giugno sono stati presentati dai vari gruppi politici più di 20 emendamenti al testo degli articoli 119 e 121, D.L. 34/2020. Tra le varie modifiche proposte, vi è la probabile proroga di almeno un anno della data del 31 dicembre 2021, termine ultimo ad oggi previsto per l’esecuzione dei lavori che possono fruire del Superbonus al 110%. Ci sarà necessariamente un ulteriore ritardo nell’emanazione dei provvedimenti attuativi, in quanto il testo dei 2 articoli citati sarà revisionato in fase di conversione.

Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate dovrà definire le nuove modalità per l’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito per gli interventi sugli immobili agevolabili (non solo per gli interventi di cui all’articolo 119 ma anche per la totalità degli interventi previsti dall’articolo 121). Dovranno, inoltre, essere definite le modalità con cui sarà possibile cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione a terzi e, in particolare, a istituti di credito o a intermediari finanziari.