NOVELLATE LE SCADENZE PER LE DEFINIZIONI IN “ROTTAMAZIONE” E “SALDO E STRALCIO” E DEFINITO IL RECUPERO DI SOMME IN AVVISO BONARIO SENZA SANZIONI

Ai fini della “Rottamazione dei ruoli” e del “Saldo e stralcio”, il Decreto Sostegni ha modificato la scadenza per il versamento delle somme originariamente dovute.

“Rottamazione” e “Saldo e stralcio”
In merito alle somme dovute ai fini della “Rottamazione dei ruoli” e del “Saldo e stralcio”, l’articolo 4, comma 1, lettera b), Decreto Sostegni ha modificato la scadenza, da considerarsi tempestiva, per il versamento delle somme originariamente dovute.
Si tratta di una “nuova proroga” che segue altre modifiche alle scadenze resesi necessarie come conseguenza delle difficoltà economiche e finanziarie legate al Covid-19.

Per effetto delle proroghe contenute nel Decreto Sostegni si considerano quindi tempestivi i versamenti eseguiti:

  • entro il 31 luglio 2021 per le rate originariamente in scadenza nel 2020 e
  • entro il 30 novembre 2021 per le rate originariamente in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, maggio e luglio 2021.

Il nuovo calendario delle scadenze sarà quindi il seguente:

N.B.

  • Va segnalato che in quanto il 31 luglio 2021 cade di sabato e il primo giorno lavorativo successivo in agosto, tale scadenza dovrebbe ritenersi prorogata al 20 agosto 2021.
  • Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate alle scadenze su riportate si applica una tolleranza di 5 giorni.
  • Il pagamento entro i nuovi termini non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Il Decreto Sostegni è inoltre intervenuto (articolo 4, comma 4) prevedendo l’annullamento automatico dei debiti esistenti al 23 marzo 2021 per importi fino a 5.000 (compresi interessi e sanzioni) per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, che hanno conseguito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro e risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010. Rientrano nei ruoli annullati anche quelli originariamente gestiti in rottamazione o saldo e stralcio.

Avvisi bonari senza sanzioni
Il Decreto Sostegni introduce con l’articolo 5 una nuova agevolazione ovvero la possibilità di sanare le irregolarità del 2017 e 2018 versando solo imposte ed interessi. Si tratta di avvisi che verranno inviati dall’agenzia con riferimento agli anni 2017 e 2018, in seguito ai controlli ex articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972.
Potranno usufruire dell’agevolazione i soggetti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, che abbiano subito una riduzione del volume d’affari pari o superiore al 30% dal 2019 al 2020.
Non rientrano nella previsione le comunicazioni ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973.
La determinazione delle somme dovute sarà a intero carico dell’Agenzia delle entrate, l’Agenzia infatti determinerà automaticamente dal confronto delle dichiarazioni iva lo scostamento di fatturato e provvederà a notificare l’avviso bonario con il solo addebito di imposte e interessi.

Per la definitiva chiusura dei rapporti con l’Agenzia delle entrate occorrerà il versamento integrale delle somme dovute anche effettuato con rateazione. In caso di mancato versamento l’agevolazione decadrà e torneranno applicabili le sanzioni sugli importi dovuti.