IN ARRIVO UN NUOVO CREDITO DI IMPOSTA PER IL SETTORE TESSILE E MODA

Il Decreto Sostegni-bis ha reso operativo il credito d’imposta introdotto dal Decreto Rilancio per il settore tessile.

Il Decreto Sostegni-bis ha reso operativo il credito d’imposta introdotto dal Decreto Rilancio.
Si tratta della modifica alla disciplina dettata nell’ambito degli aiuti di Stato ai settori colpiti dal Covid-19 per il periodo di imposta in essere al 10 marzo 2020.
Il Decreto Sostegni-bis è intervenuto modificando come segue l’originaria disciplina del credito d’imposta.
In particolare:

  • l’agevolazione è stata prorogata al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021;
  • sono state potenziate le risorse finanziarie che costituiscono il limite di spesa sia per il periodo d’imposta 2020 sia 2021;
  • è stato introdotto l’obbligo di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate per la fruizione del credito.

Ne deriva che limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, ai soggetti esercenti attività d’impresa nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria sarà riconosciuto un contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del Testo unico di cui D.P.R. 917/1986, eccedenti la media dello stesso valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Circa la identificazione dei soggetti beneficiari occorrerà far riferimento ai seguenti codici ATECO 2007:

  • 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;
  • 13.20.00 Tessitura;
  • 13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari;
  • 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;
  • 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento;
  • 13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;
  • 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;
  • 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
  • 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
  • 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;
  • 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industriali;
  • 13.99.10 Fabbricazione di ricami;
  • 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;
  • 13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi;
  • 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;
  • 14.12.00 Confezione di camici, divise e altri indumenti da lavoro;
  • 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno;
  • 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
  • 14.14.00 Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima;
  • 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento;
  • 14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate;
  • 14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari;
  • 14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia;
  • 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia;
  • 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
  • 15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce;
  • 15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione;
  • 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;
  • 15.20.10 Fabbricazione di calzature;
  • 15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature;
  • 16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature;
  • 16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili;
  • 20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili;
  • 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio;
  • 32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;
  • 32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale;
  • 32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi);
  • 32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca;
  • 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
  • 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini.

In merito ai periodi di confronto per il calcolo delle eccedenze occorrerà attenersi alla seguente disposizione:

  • 2017, 2018 e 2019 per le rimanenze del 2020;
  • 2018, 2019 e 2020 per le eccedenze di magazzino che si registreranno a fine 2021.

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.
Potranno avvalersi del credito di imposta le aziende con bilancio certificato mentre quelle non soggette all’obbligo dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze finali redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

In merito alla apposita comunicazione da presentarsi all’Agenzia delle entrate, le modalità, i termini e il contenuto, dovranno essere stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore decreto.