RIPRENDE L’OBBLIGO DEL DURF PER L’ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI NEGLI APPALTI DI PREVALENTE MANODOPERA

È cessata lo scorso 30 giugno la validità del documento unico di regolarità fiscale (Durf) rilasciato entro il 29 febbraio scorso; la validità di tale documento era stata prorogata sino alla fine del mese di giugno ad opera del Decreto Liquidità per venire in conto all’emergenza Covid.

La responsabilità del committente sulle ritenute versare dall’appaltatore
Ai sensi dell’articolo 17-ter, D.Lgs. 241/1997 (introdotto con effetto dal 1° gennaio 2020), nel caso di sostituti di imposta che affidano il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, scatta l’obbligo di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria, e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
I soggetti datori di lavoro devono infatti versare un modello F24 con la specifica indicazione del codice fiscale del committente presso la cui sede ha lavorato la manodopera impiegata, provvedendo a trasmetterlo al soggetto obbligato ai controlli, fornendo al committente le informazioni circa le prestazioni rese dai lavoratori.
La circolare n. 1/E/2020 ha precisato che il committente deve esercitare uno specifico controllo verificando:

  • che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore (coerenza con le misure previste dai contratti collettivi di lavoro, effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente);
  • che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali;
  • che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti identificati nella tabella della richiamata circolare n. 1/E/2020. Al riguardo, si precisa che il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.

Il Durf
Tutti gli obblighi sopra richiamati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

  • risultino in attività da almeno 3 anni (non è sufficiente la mera titolarità di una partita Iva inattiva), siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi su modello F24 (per qualsiasi somma: imposte, ritenute, Iva, contributi, etc.) versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Le procedure di rilascio del Durf sono state regolamentate con provvedimento del 6 febbraio 2020.

La proroga della validità del Durf
L’articolo 23, D.L. 23/2020 è intervenuto su tale disciplina per prorogare al 30 giugno 2020 la validità dei certificati di regolarità fiscale (c.d. Durf) emessi entro il 29 febbraio 2020.
La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall’articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia delle entrate.
Nella circolare n. 1/E/2020 l’Agenzia ha affermato che le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici devono effettuare la predetta comunicazione al committente, allegando la relativa certificazione, riferita all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento di cui all’articolo 18, comma 1, D.Lgs. 241/1997.
Pertanto, per le ritenute in scadenza il prossimo 20 agosto occorrerà acquisire un nuovo certificato.