Pubblicato il D.P.C.M. 24.12.2018 contenente modulistica e istruzioni per la presentazione del MUD per l’anno 2018, entro il termine prorogato del 22 giugno 2019. Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle dichiarazioni dei soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori e restano invariati i soggetti obbligati. Ecocerved ha reso disponibile su Ecocamere, il nuovo sito ambientale delle Camere di commercio, materiali e istruzioni per la compilazione, il software, nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 il D.P.C.M. 24.12.2018 che contiene modello e istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2018. Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni dei soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.

Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è il 22 giugno p.v.: infatti l’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

Restano invariati rispetto al 2018 i soggetti obbligati che sono quelli definiti dall’articolo 189 al comma 3 del D.Lgs. 152/2006:

– chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,

– commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione,

– imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,

– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,

– imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (ex articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) ),

– i Comuni.

Rimane invariata la struttura del modello articolato nelle seguenti 6 Comunicazioni:

– comunicazione Rifiuti,

– comunicazione Veicoli Fuori Uso,

– comunicazione Imballaggi,

– comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche,

– comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione,

– comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

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